In data 22/04/2020 il Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Ministero dell’Interno il Prefetto Gambacurta, ha emanato la Circolare n. 557/PAS/U/004548/12982.D(11), che si allega alla presente, nella quale tra gli altri argomenti, tratta anche i servizi di investigazione privata facendo esplicito riferimento al periodo di contenimento del contagio del Coronavirus.
Al punto 4 della circolare citata, il Dirigente del Ministero conferma quanto già desumibile dai due decreti del 10/04/2020 e del 22/04/2020 ovvero che la mancata inclusione nell’allegato 3 dell’ultimo Decreto dell’attività di investigazione privata, determina l’esclusione di detta attività tra quelle ad oggi autorizzate.
In questa direzione il Dirigente correttamente rileva che il codice Ateco 80.03 inerente le investigazioni private non è stato, come detto, inserito nell’elenco delle attività assentite.
Inoltre afferma un principio di ordine generale previsto dal DPCM 10/04/2020 contenuto al suo art. 2 comma 2. Tale disposizione prevede la possibilità di svolgere l’attività investigativa nelle forme del lavoro agile o organizzate a distanza.
Il Prefetto Gambacurta, in conclusione e rubricando un apposito paragrafo nella circolare ovvero il n. 5 recante le “Indicazioni conclusive”, lancia un monito agli investigatori privati, tra gli altri soggetti destinatari della circolare e titolari di licenza di polizia, informandoli che qualora venissero rilevate delle violazioni da parte di questi soggetti, agli stessi potrebbe essere applicata la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 10 del TULPS. L’articolo citato prevede che “le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.”
Il che è come dire che gli investigatori privati che verranno trovati a svolgere l’attività durante il periodo indicato dalla normativa di cui sopra, saranno assoggettati a un procedimento amministrativo volto alla sospensione o peggio alla revoca del titolo autorizzatorio a causa e per l’effetto dell’abuso del titolo stesso determinato dall’utilizzo della licenza durante detto periodo.
Se in linea di principio non si può che condividere l’interpretazione della disposizione di legge espressa dal Prefetto Gambacurta nella circolare citata, per altro versante si deve rilevare che non è stata presa minimamente in considerazione la disposizione prevista dall’articolo 1, comma d, del DCPM del 22 marzo 2020, il quale prevede espressamente che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato uno….. omissis”.
Appare pertanto evidente, e non vi è bisogno di alcuna circolare ministeriale in tal senso, che qualora l’investigatore privato riceva un incarico da un Avvocato al fine di conferirgli un’indagine penale ovvero da una Compagnia di Assicurazione (ad esempio) ben possa avvalersi dell’articolo sopra citato dovendo essere considerato l’investigatore privato come un soggetto la cui funzione è atta ad assicurare la continuità della filiera di queste due attività che sono comprese nell’allegato al decreto più volte citato.
Si deve rilevare infine, che il Prefetto Gambacurta ha espressamente preso in considerazione la figura dell’investigatore privato a seguito di chiarimenti provenienti sia da prefetture che da associazioni di categoria.
Ci si chiede quindi: è stato opportuno per un’associazione di categoria presentare tale richiesta ad un soggetto che ad ogni buon conto non avrebbe potuto far altro che riferirsi alla disposizione di legge e quindi rispondere negativamente? Come dovranno comportarsi le Prefetture dopo un espresso parere negativo del Ministero? La domanda presentata al Ministero dell’Interno ha favorito o danneggiato gli interessi dell’investigatore privato?
Lasciamo ai lettori le risposte!!