EVENTI IN PROGRAMMA

I tre mondi di ONISSF

Le scienze forensi sono costituite dall’insieme di processi e metodologie scientifiche applicate alle indagini per lo studio di indizi materiali o di comportamenti sociali.
Una definizione sintetica di Scienze Forensi è quella data dall’American Association of Forensic Science :
“Scienza Forense è qualsiasi disciplina scientifica che possa trovare impiego nei casi giudiziari”.
Da questa descrizione si intuisce come numerose discipline scientifiche trovino applicazione in ambito forense: la genetica, l’entomologia, la botanica, la tossicologia, la balistica, l’informatica, psicologia, la psichiatria, la sociologia, l’antropologia e infine la medicina legale.
Senza entrare nella descrizione specifica di ogni singola branca, possiamo riunirle per comodità di sintesi in due grandi aree che sono la criminologia e la criminalistica, spesso confuse tra loro.
La criminologia studia i comportamenti criminali, i reati, i suoi responsabili e le misure per prevenire i delitti, attraverso le scienze umane come: psicologia, la psichiatria, la sociologia, l’antropologia.
E’ sostanzialmente divisa in due parti operative: la prima è un processo diagnostico che mira alla ricostruzione delle cause che hanno portato alla genesi e alla realizzazione del reato (dette anche criminogenesi e criminodinamica), la seconda è un processo prognostico che tenta di valutare la minore o maggiore pericolosità sociale del reo e la sua condotta deviante.
La criminologia pur avendo in comune lo studio dell’uomo non costituisce una scienza unitaria e quindi richiede diverse competenze in ambito psicologico, antropologico e sociologico.
Se la criminologia, però, tende ancora a occuparsi maggiormente degli autori di reato, è la vittimologia che nell’ambito delle scienze forensi si concentra sulla persona vittima di reato che il codice penale definisce, forse in modo riduttivo, “persona offesa dal reato”.
La criminalistica, definibile come la scienza delle tracce, attraverso le scienze naturali, come la genetica, l’entomologia, la botanica, la tossicologia, la balistica, l’informatica, studia gli elementi oggettivi lasciati sulla scena del crimine, al fine di contribuire all’individuazione degli l’autore.
Mentre la criminologia come abbiamo visto studia gli autori di reato, la criminalistica è costituita da un insieme di tecniche e tecnologie che spaziano dalla grafologia alla dattiloscopia, finalizzate all’identificazione dell’autore del reato.
Possiamo altresì definire la criminalistica come la scienza delle tracce, avvalendosi di analisi e ricerche di segni particolari che l’autore ha lasciato sulla scena criminis, che possono risultare determinanti per la soluzione del caso.
Con la scoperta della dattiloscopia (la scienza delle impronte digitali), da fine ottocento ad oggi la criminalistica ha avuto un notevole sviluppo legato ai progressi della scienza e della tecnologia. L’analisi del DNA oggi ci consente di avere un nuovo campione di impronta genetica che ci permette di identificare con notevole precisione un autore di reato, mentre da un esame di un sistema di videosorveglianza possiamo con moderni software estrapolare importanti dati biometrici.
La balistica forense annovera le indagini relative ad un delitto in cui è stata utilizzata un’arma da fuoco con lesioni o decesso della vittima. Se una diagnosi medico-legale, pur effettuata con scrupolo (numero di colpi esplosi, distanza di sparo e posizione reciproca tra feritore e vittima), risulta insufficiente in mancanza di una comprensione d’insieme, è necessario integrarla con risultati di natura più prettamente criminalistica, quali l’esame dell’arma e della sua meccanica, la definizione del numero dei colpi inesplosi nel caricatore, l’identificazione del calibro dei proiettili esplosi, nonché l’interpretazione dei rilievi ambientali e testimoniali.
In sintesi, la criminalistica risponde ai quesiti del come e dove è stato commesso un delitto mentre il chi ha commesso il reato spetta alle attività investigative.

L’attività di investigazione si divide in due categorie: le investigazioni pubbliche e le investigazioni private.
Le investigazioni pubbliche sono quelle svolte dalle autorità e si dividono anch’esse in due categorie:
1. Investigazione preventiva: condotta fuori dal processo penale, per esigenze diverse da quelle connesse alla ricostruzione di un fatto che potrebbe risultare criminoso, segnalando alla autorità giudiziaria le eventuali risultanze di fatti criminosi da perseguire di cui eventualmente si venga a conoscenza;

2. Investigazione inquirente: solitamente condotta dalla polizia giudiziaria, all’interno di un’investigazione relativa ad un’istruttoria penale già formalizzata dalla magistratura, al fine di ricostruire il fatto criminoso andando alla ricerca della verità e delle prove che determineranno la colpevolezza dell’autore del reato nell’ambito di un processo penale.
L’investigatore pubblico, è collegato alle figure che svolgono servizio di autorità statale competenti in materia, come ad esempio la Polizia di Stato, Corpo Carabinieri ecc…..

Per quanto riguarda le investigazioni private, l’attività investigativa è stata finalmente regolamentata dal decreto ministeriale 269 del primo dicembre 2010.
Il suddetto decreto, emesso dal Ministero degli Interni, enuncia che l’attività di investigazione è civile, con diverse forme, ovvero investigazione penale.
L’investigazione civile si suddivide ulteriormente in
attivita’ di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino,
attivita’ di indagine in ambito aziendale, volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita’ aziendale,
attivita’ d’indagine in ambito commerciale volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale,
attivita’ di indagine in ambito assicurativo, per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, ecc..
Infine l’attività d’indagine penale o difensiva, è volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale.
L’investigatore privato, per svolgere questa professione, necessita della licenza investigativa dalla Prefettura di appartenenza, secondo quando stabilito dal sopra citato decreto ministeriale 269/2010.

Sigmund Freud sosteneva che “…l’uomo primordiale stava meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale. In compenso la sua sicurezza di godere a lungo di tale felicità era molto esigua. L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per un po’ di sicurezza.”
La sicurezza diventa in tal modo una delle necessità fondamentali di ogni comunità e, in questo contesto, un ruolo di certo rilievo è giocato dal settore privato.
La normativa che disciplina la vigilanza privata è stata, con il D.L. 59/2008 e con il D.P.R. 153/2008, rivista ed adeguata alle decisioni della Corte di Giustizia Europea (che aveva sancito la non conformità ai principi del trattato europeo della normativa italiana), con sostanziali modifiche all’impianto normativo che hanno inciso profondamente sul regime delle autorizzazioni delle imprese di vigilanza privata. Ma, soprattutto, con la riforma del 2008 è stato introdotto il concetto di “sicurezza complementare” per definire i servizi di vigilanza privata, con ciò intendendo l’insieme delle varie attività, poste in essere professionalmente da soggetti privati (singoli od associati), integrative o complementari della sicurezza approntata dalle Forze di Polizia (rientrano tra queste attività, tra le altre: la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali; la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso; la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi; la vigilanza presso infrastrutture critiche).
L’attuazione della riforma ha comportato una profonda trasformazione della disciplina degli istituti di vigilanza ed investigazione già autorizzati, i quali hanno dovuto adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi, secondo i parametri fissati, in particolare dal decreto ministeriale 269/2010 (poi emendato e modificato dal D.M. 56/2015), il tutto con una particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.
Infatti, favorendo il ricorso a sistemi di “auto-controllo” o “auto-qualificazione”, il Ministero dell’Interno ha tra l’altro introdotto (DM 115/2014) la certificazione di qualità per gli istituti di vigilanza privata, affidata ad Organismi di certificazione indipendente accreditati da Accredia e riconosciuti dal Ministero stesso, che rappresenta il punto di svolta verso una visione moderna dei rapporti tra pubblico e privato, anche in un settore particolarmente delicato come quello della sicurezza.
In quest’ottica con la riforma della sicurezza privata si è passati quindi da una “visione statica” ad una “prospettiva interazionista” della security; non più da un lato la domanda delle imprese e dall’altro l’offerta dei servizi assicurati dalle Forze di Polizia a competenza generale, ma una costruzione della sicurezza in modo complementare, sussidiario e partecipato.
In questo quadro, la sfera di competenze delle imprese private di vigilanza ha potuto estendersi in modo da arricchire i servizi già svolti dagli apparati statali (affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti in ambito aeroportuale, estesa poi nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane, ma anche la figura dello steward degli stadi, nonché quella dell’addetto ai servizi controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento).
Si va sempre più concretizzando un concetto di sicurezza integrata e condivisa: Forze dell’Ordine in primis, Istituzioni, cittadini, Istituti di Vigilanza, operatori economici, insieme, avvalendosi di adeguati sistemi tecnologici, in una politica di “parternariato” dove la professionalità è fondamentale per trovare le giuste strategie da adottare, affinché la società possa vivere sine cura, riducendo al minimo le fonti di preoccupazione.