Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020: le disposizioni “giuridiche di diritto amministrativo” per gli Investigatori Privati

Il Segretario Generale di ONISSF, Avv. Roberto Gobbi, chiarisce i provvedimenti introdotti dal Decreto Legge.

I titolari di licenza ex art. 134 del TULPS, per lo svolgimento dell’attività investigativa, troveranno particolarmente interessante quanto di seguito riportato e relativo al decreto legge di cui appresso.

Verranno pertanto di seguito esaminate esclusivamente le disposizioni “giuridiche di diritto amministrativo” che riguardano appunto gli investigatori privati. Non tratterò invece quelle economiche che non appartengono al mio bagaglio culturale.

Poche ore or sono, è uscito il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante le tanto agognate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

La prima norma di sicuro interesse è quella relativa all’art. 84 di detto decreto che attiene alle “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”.

Al primo comma la disposizione presa in esame prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo”. In altri termini fino al 15 aprile 2020 sono sospesi tutti i termini del processo amministrativo pendente o da instaurarsi. Sono quindi ricompresi ovviamente anche i termini inerenti l’impugnazione ad esempio di un Decreto della Prefettura (revoca, sospensione, incameramento della cauzione ecc….). I termini torneranno a decorrere dal 15 aprile 2020.

Ciò però non toglie che usufruire della sospensione è una facoltà e non un obbligo. Dal che ne discende che se l’avvocato che procede non intende avvalersene, può comunque depositare, notificare atti ecc…

Questo potrebbe avvenire in caso di revoca in cui, peraltro, l’interesse dell’investigatore privato è esattamente l’opposto di quello previsto dal Decreto Legge (sospensione dei termini). Infatti, in questo caso, l’interesse dell’investigatore privato sarebbe quello di attivare il più presto possibile il Giudice Amministrativo al fine di far valere i suoi diritti e se del caso ottenere la restituzione della licenza.

L’altra disposizione, che attiene sempre ai titolari di licenza 134 TULPS, e non di secondario interesse, è il successivo art. 103 del decreto legge il quale rubricato con la voce “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, prevede al suo primo comma che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.” Sostanzialmente i termini del procedimento amministrativo, che comunemente viene instaurato   dalla stessa P.A. con la locuzione “avvio di procedimento” e che ha come conseguenza il decreto definitivo della Prefettura, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (quantomeno fino ad oggi).

È irrilevante che il procedimento sia stato istaurato dall’investigatore privato ad esempio mediante un’istanza o una richiesta, oppure sia stato avviato dalla Pubblica Amministrazione mediante appunto un avvio di procedimento. In entrambi i casi, dice la norma, il procedimento si sospende.

In ultimo, ma non per importanza, gli investigatori privati autorizzati con licenza in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, non dovranno presente domanda di prosecuzione dell’attività poiché il comma 2 dell’articolo di cui sopra prevede appunto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Il termine licenza non è riportato nella norma ma la definizione di chiusura della disposizione ovvero atti abilitativi comunque denominati ci fa propendere verso l’interpretazione integrativa del termine licenza.

Pertanto la licenza manterrà la sua validità fino al 15 giugno 2020. Ben potrebbe quindi l’investigatore privato che avesse la licenza in scadenza nel periodo di cui sopra, depositare l’istanza di prosecuzione dell’attività fino al 15 giugno 2020.

Tale ultima procedura però, seppur supportata dalla disposizione di legge testé citata, è vivamente sconsigliata anche in relazione al fatto che gli stessi investigatori privati possono inviare alla Prefettura, nei termini di scadenza originariamente riportati sulla licenza, la comunicazione di prosecuzione dell’attività in quanto, se mi è permesso, costa poco (è sufficiente una PEC che magari è già in memoria nel proprio computer) e quindi senza dover uscire dalla propria abitazione.

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