Investigazioni private, quali sono i limiti della privacy

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Il Garante per la privacy ha fornito alcune specifiche circa il trattamento dei dati personali da parte delle agenzie di investigazioni private

Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue sulla privacy, le regole circa il trattamento dei dati personali sono diventate sempre più stingenti.  In riferimento alle agenzie di investigazioni private, l’Autorità garante ha disposto specifiche istruzioni che riguardano la tutela della privacy delle persone oggetto di indagine. I limiti disposti dal Garante per la privacy sono da applicare alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che svolgono un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia.

Prima di iniziare un’attività di indagine, l’investigatore privato deve ricevere dal committente un mandato per iscritto. L’incarico deve far riferimento al diritto che si ha intenzione di esercitare in sede giudiziaria o al procedimento penale a cui l’investigazione si riferisce. Inoltre, devono essere specificati i motivi che giustificano le indagini e l’arco temporale in cui vengono effettuate. L’attività di indagine deve essere eseguita solo dal soggetto indicato nell’incarico. L’investigatore privato ha quindi l’obbligo di fornire al soggetto titolare dei dati l’informativa privacy, a meno che non risulti impossibile o contrasti con la finalità delle indagini. Una volta conclusa la fase d’investigazione, il trattamento dei dati personali cesserà, salvo il tempo strettamente necessario per trasferire le informazioni al soggetto richiedente.

Il Garante privacy ha specificato infine che i dati particolari (sessuali, relativi all’orientamento politico/sindacale, giudiziari, etc.) possono essere trattati dall’investigatore solo per precise finalità. In primo luogo, per permettere a chi conferisce l’incarico di far accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, di pari rango a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, oppure di far valere un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale. In secondo luogo, per eseguire un incarico conferito da un difensore in riferimento a un procedimento penale, al fine di cercare e individuare elementi a favore dell’assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova.