Autorizzata l’attività dell’investigatore privato con tanti ma e qualche se

Il 26 aprile il Premier Conte ha anticipato l’avvio della fase 2 relativamente al contenimento del contagio da Coronavirus ed il giorno successivo è stato pubblicato il DPCM 26 aprile 2020 con le novità che ha apportato al precedente Decreto.

Per quanto oggi ci interessa, l’allegato 3 della disposizione di legge di cui sopra, in riferimento al codice Ateco n. 80, riporta per la prima volta Vigilanza e Investigazioni insieme. Tradotto l’attività dell’investigatore privato è stata autorizzata a far data dal 04/05/2020.

Questo cosa vuol dire? Siamo ritornati alla situazione ex ante coronavirus?
La risposta è assolutamente NO.

Gli investigatori potranno svolgere le indagini su tutto il territorio nazionale solo dopo aver ricevuto l’incarico dal Committente e detto incarico non è procrastinabile. Pertanto l’investigatore dovrà compilare un’autocertificazione attestante il percorso nel caso concreto che si intende svolgere, o che è presumibile.
A detta autocertificazione potrà essere allegata, la copia del giornale degli affari dove è riportata l’indagine de qua, o il mandato sottoscritto dal cliente.
L’investigatore dovrà quindi decide se allegare detti documenti o quali non essendo espressamente richiesto dalla norma.

Il consiglio è anche quello di portare al seguito la licenza investigativa e se l’indagine è svolta da un CIIE allora oltre ai documenti di cui sopra anche la comunicazione effettuata alla competente Prefettura, del’avvio di collaborazione con il dipendente (art. 259 Reg. TULPS).
Ogni uscita una distinta autocertificazione ecc… ecc…
Ogni soggetto un’autocertificazione ecc.. ecc..

Quanto sopra perché l’art. 1 del DPCM di cui sopra al suo primo comma, lettera a, prevede espressamente che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ….”.

Qualche dubbio può sorgere non quando si svolge un’indagine per cui l’autocertificazione è indiscutibilmente da portare al seguito, ma quando semplicemente si va in ufficio. Riteniamo di poter suggerire, e ciò al sol fine di evitare inutili e gravosi contenziosi con l’organo accertatore, di portare al seguito anche in questo caso l’autocertificazione.

Per quanto riguarda invece i dipendenti dell’Istituto autorizzato a svolgere attività investigativa è importante rilevare che il DPCM sopra riportato al suo allegato 6, prevede un protocollo di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Questo perché è consigliato a tutti i datori di lavoro, investigatori compresi quando hanno dipendenti, di adottare un protocollo aziendale atto a contenere il contagio. Tale protocollo non può prescindere dalle misure igieniche di cui all’allegato 4 di detto DPCM riguardanti appunto le misure igenico-sanitarie.

L’art. 3 del DCPM 26 aprile 2020, così come il precedente del 25 marzo 2020, al suo comma 1, lettera d), prevede che le associazioni di categoria devono promuovere le diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie e di protocolli da adottare in sede aziendale per il contenimento del contagio. A queste associazioni vi dovrete rivolgere per un corretto e puntuale adempimento alle norme contenute nella disposizione più volte citata ammesso che le stesse associazioni vi abbiano provveduto.

Il consiglio che vi diamo è di redigere il protocollo per iscritto con o senza l’ausilio dell’Associazione, realizzarlo (quindi metterlo in pratica) e farlo sottoscrivere a tutto il personale dipendente. Tale documento dovrà essere trattenuto presso la sede dell’istituto così come ogni altro documento attestante una valutazione che l’istituto ha eseguito (valutazione d’impatto per la privacy, documento di valutazione dei rischi per la legge 81/2008, ecc… ecc…).
Questo documento potrà prima di tutto aiutarvi nel capire quali misure adottare al fine di contenere i contagi, inoltre vi servirà per evitare contestazioni o azioni giudiziarie.

In ultimo ma non per importanza si ritiene opportuno evidenziare che il DCPM prevede al suo art. 2 comma 9 che “Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”. Quindi e per estrema sintesi, l’investigatore privato potrà recarsi da subito presso il suo studio al fine di avviare tutte le attività propedeutiche alla riapertura dell’ufficio prevista per il 4 maggio 2020.