Quando l’investigatore privato può controllare un lavoratore

investigatore privato

L’investigatore privato può svolgere attività d’indagine nei confronti di un dipendente fuori dall’ambiente lavorativo e in luogo pubblico

Molti e di diversa natura sono i reati imputabili ad un lavoratore e comprendono, solo per citarne alcuni, l’abuso dei permessi della legge 104, l’assenteismo, la falsa malattia, ma anche l’infedeltà aziendale e la concorrenza sleale. Tali reati possono portare a gravi sanzioni a carico del lavoratore, compreso anche il licenziamento. Per verificare eventuali illeciti da parte di un dipendente, molte aziende si affidano agli investigatori privati, in grado di arrivare ad una risposta in tempi rapidi. Secondo la legge, il datore di lavoro può assumere un investigatore privato per controllare un dipendente. Tuttavia, l’attività investigativa per essere considerata legittima non può violare i limiti imposti dalla privacy e deve rientrare all’interno di determinati paletti.

In primo luogo, deve avere carattere occasionale e non sistematico, essere svolta in un arco di tempo preciso e con uno scopo definito. L’investigatore privato può controllare un lavoratore per conto dell’azienda soltanto al di fuori del posto di lavoro, dopo l’orario lavorativo e in luogo pubblico. Poiché l’attività investigativa sia ritenuta legittima, a monte dell’incarico vi dev’essere, da parte del datore di lavoro, il sospetto che il dipendente voglia commettere, stia commettendo o abbia compiuto un reato. In altri termini, l’investigatore può essere assunto soltanto per verificare, in presenza di un sospetto, un eventuale comportamento illecito commesso dal lavoratore. Viceversa, non può essere assunto per verificare il corretto adempimento dell’attività lavorativa, ossia in che modo il lavoratore svolge il proprio lavoro.

Tale compito, infatti, spetta soltanto al datore di lavoro (o al personale interno preposto) e in alcune circostanze può essere esercitato tramite mezzi specifici, come le telecamere di sorveglianza. Anche in questo caso, la situazione merita un approfondimento, poiché lo Statuto dei Lavoratori vieta il controllo a distanza dei dipendenti. Tale divieto nell’utilizzo degli strumenti di sorveglianza, tuttavia, fa eccezione in tre casi: per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Anche in presenza di una di queste motivazioi, il datore di lavoro, però, non può far installare un impianto di videosorveglianza senza previo accordo con i sindacati, o con l’Ispettorato del Lavoro, e senza aver prima informato i dipendenti.